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Nell'ottica della "semplificazione amministrativa" la Legge n. 182/2025 ha introdotto un intervento di particolare rilievo sul Codice della Navigazione, modificando in modo sostanziale gli articoli 328, 331 e 172-bis e abrogando l’articolo 329.
Gli effetti di questa normativa sono particolarmente significativi per il comandante della nave, soprattutto per quanto riguarda le modalità di imbarco dei membri dell'equipaggio, ad eccezione del Comandante stesso, per il quale valgono le vecchie regole (arruolamento davanti all’autorità marittima o consolare).
Per l'imbarco degli altri membri, i contratti di arruolamento devono essere stipulati dal Comandante (o dall'Armatore) e devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, alla presenza di due testimoni.
Il Comandante non si limita alla sottoscrizione del contratto, ma è tenuto anche alla sua conservazione tra i documenti di bordo e, nei casi previsti, all’annotazione sul Ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Una delle criticità che saltano agli occhi è che il legislatore non ha definito in modo preciso il contenuto minimo del contratto di arruolamento dei marittimi e neppure ha predisposto modelli contrattuali uniformi.
L'unica prescrizione dell'art.328 è che il contratto debba essere scritto, a pena di nullità, lasciando al comandante la responsabilità di individuare e inserire tutte le clausole essenziali perché sia conforme al Codice della Navigazione, alla contrattazione collettiva di settore e alla normativa vigente, sia nazionale che internazionale (MLC2006).
Al Comandante vengono quindi delegate tutte le responsabilità, salvo poi giudicare il suo operato al momento dello sbarco del marittimo, quando l'Autorità marittima verificherà tutte le carte ed eventualmente formulerà le sue osservazioni.
E' possibile quindi che errori formali, omissioni o formulazioni poco chiare del contratto possano causarne la nullità o innescare contenziosi, con inevitabili conseguenze dirette sulla sua posizione personale e professionale.
La consueta differenza di interpretazione della normativa da parte delle varie Capitanerie di Porto potrebbe complicare ulteriormente la situazione.
Al Comandante viene quindi delegato l'onere di verificare il possesso dei requisiti professionali del marittimo, la validità delle certificazioni obbligatorie, l’idoneità sanitaria e la coerenza tra le mansioni assegnate e le sue qualifiche, con una rilevanza giuridica diretta.
Questa “singolarità” del suo ruolo però vede ora accentuato il carico di responsabilità operative e giuridiche senza un corrispondente apparato di garanzie preventive: questo perché le modifiche apportate non sono state accompagnate da una chiara delimitazione normativa delle sue responsabilità né da un riconoscimento formale della sua nuova funzione giuridico-amministrativa.
Come già detto, a fronte di uno stravolgimento delle procedure, non sono state di pari passo fornite specifiche istruzioni operative, tra cui quelle sugli obblighi contributivi e assicurativi, per cui Il comandante potrebbe essere chiamato a rispondere di problemi derivanti non dalla sua negligenza, ma da un quadro normativo che al momento pare incompleto.
E' auspicabile che a breve vengano diffusi modelli contrattuali uniformi, criteri interpretativi condivisi e linee guida chiare su ruolo e responsabilità del Comandante.
Urge quindi un coordinamento nazionale effettivo, che dia attuazione concreta alla riforma degli articoli 328, 331 e 172-bis del Codice della Navigazione con modelli contrattuali uniformi, criteri interpretativi condivisi e linee guida chiare su ruolo e responsabilità del Comandante.